Il legislatore si è assunto il compito di disciplinare e governare l’assetto del territorio in modo da garantire un ordinato sviluppo degli immobili abitativi e commerciali nonché delle aree verdi adibite a svago ed ornamento della proprietà edilizia.
La disciplina urbanistica inizia ad essere disciplinata dalla legge urbanistica fondamentale n° 1150 del 1942, la quale demanda alla normativa degli enti locali il compiuto assetto della regolamentazione del territorio.
Trattasi in buona sostanza dei piani regolatori generali, provvedimenti aventi natura generale e astratta e frutto della partecipazione del comune e della regione, nonché dei piani particolareggiati e delle convenzioni urbanistiche che prevedono la partecipazione fattiva dei privati.
Elemento indefettibile ai fini della realizzazione dei fabbricati costituisce il regolamento edilizio previsto e disciplinato all’art. 871 del codice civile: tale atto amministrativo contiene le norme generali in tema di decoro urbanistico, di distanze legali, di realizzazione cubatura, la cui violazione comporta l’erogazione in capo ai privati di sanzioni amministrative.
Le norme del regolamento edilizio non incidono nei rapporti tra privati ma, colui che per effetto della violazione di una norma regolamentare ha subito un danno, deve essere risarcito, salva la facoltà della riduzione in pristino quando si tratta del rispetto delle distanze legali o della disciplina in materia di luci e vedute.
Al fine di una maggior comprensione, si riportano gli articoli dall’869 al 872 c.c.
Art. 869.
Piani regolatori.
I proprietari d’immobili nei comuni dove sono formati piani regolatori devono osservare le prescrizioni dei piani stessi nelle costruzioni e nelle riedificazioni o modificazioni delle costruzioni esistenti.
Art. 870.
Comparti.
Quando è prevista la formazione di comparti, costituenti unità fabbricabili con speciali modalità di costruzione e di adattamento, gli aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto devono regolare i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l’attuazione del piano. Possono anche riunirsi in consorzio per l’esecuzione delle opere. In mancanza di accordo, può procedersi alla espropriazione a norma delle leggi in materia.
Art. 871.
Norme di edilizia e di ornato pubblico.
Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali.
La legge speciale stabilisce altresì le regole da osservarsi per le costruzioni nelle località sismiche.
Art. 872.
Violazione delle norme di edilizia.
Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme indicate dall’articolo precedente sono stabilite da leggi speciali.
Colui che per effetto della violazione ha subìto danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate .
