Art 1122-bis codice civile
Impianti non centralizzati di ricezione televisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili
Commento:
🎯 Art. 1122-bis c.c. – Impianti di videosorveglianza su parti comuni
👉 “Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza […] sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma…”
📘 Commento professionale e coinvolgente:
L’art. 1122-bis c.c., introdotto con la riforma del condominio (L. 220/2012), regola un tema sempre più attuale: la videosorveglianza condominiale 🎥🔐
📌 Cosa prevede la norma?
L’assemblea condominiale può deliberare l’installazione di telecamere sulle parti comuni (es. androni, cortili, scale, ingressi, garage) con una maggioranza semplificata, ossia:
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La maggioranza degli intervenuti,
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Che rappresentino almeno 1/2 dei millesimi dell’edificio
(art. 1136, 2° comma c.c.).
🛑 Attenzione: cosa NON si può fare?
Le telecamere non possono riprendere ingressi o spazi esclusivi, come:
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Interni degli appartamenti;
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Balconi o terrazzi privati;
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Porte di accesso ai singoli.
📷 E se il singolo vuole installare una telecamera per conto proprio?
È ammesso, ma solo se:
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L’impianto è limitato alle aree comuni visibili dall’unità stessa;
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Non viola la privacy altrui;
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Rispetta le norme del Garante per la protezione dei dati personali.
💡 Importanza della norma:
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Bilancia esigenze di sicurezza e tutela della privacy;
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Introduce una disciplina chiara che evita conflitti tra condomini;
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Permette l’uso della tecnologia senza abusi né sorveglianza illecita.
⚖️ In sintesi:
L’art. 1122-bis c.c. consente di migliorare la sicurezza degli spazi comuni attraverso la videosorveglianza, ma impone regole rigorose a tutela della riservatezza e del buon vivere condominiale.
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Dott. Piero Antonio Esposito
Studio Legale PAE
Art 1122-bis codice civile – Impianti non centralizzati di ricezione televisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Alcune tipologie di impianti vengono agevolate dalle nuove norme sul condominio, al fine di promuovere servizi quali internet e la diffusione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
L’art. 1122-bis, di seguito riportato, afferma la possibilità di realizzare, per il godimento di uno o più condomini, impianti non centralizzati, cioè al servizio di solo una parte delle unità immobiliari e non di tutte (per esempio internet, impianti per la ricezione dei programmi satellitari, ecc.).
Vengono posti dei limiti, oltre quelli già previsti dai regolamenti edilizi ossia che questi impianti debbano arrecare il minor pregiudizio alle parti comuni dell’edificio e non debbano pregiudicare il decoro del condominio, come meglio descritto nel succitato articolo.
L’articolo prosegue permettendo alle singole unità immobiliari di realizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (come per esempio i pannelli solari) utilizzando come superficie di appoggio sia parti di proprietà individuale degli interessati sia ogni altra superficie comune.
Ovviamente, l’assemblea, con le dovute maggioranze, può regolamentare le modalità di installazione e tutelare sicurezza e decoro dello stabile, anche subordinando l’installazione ad un idonea polizza assicurativa.
Per una maggiore comprensione, riportiamo integralmente l’articolo.
Art. 1122-bis. c.c. – Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell’edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche.
È consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato.
Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi.
L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e, ai fini dell’installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto.
L’assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali. L’accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l’esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative.
Dott. Piero Antonio Esposito
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