Art 1122 codice civile
Opere su parti di proprietà o uso individuale
Commento:
🎯 Art. 1122 c.c. – Opere su parti di proprietà o uso individuale
👉 “Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.”
📘 Commento professionale e coinvolgente:
L’art. 1122 c.c., riformato dalla legge n. 220/2012, affronta una questione cruciale nel condominio:
fino a che punto il singolo condomino è libero di intervenire sulla propria proprietà?
📌 La regola generale è semplice:
✔️ Il condomino può fare lavori all’interno del proprio appartamento o nel box, nella cantina o in ogni altra parte ad uso esclusivo.
❌ Ma non può compromettere le parti comuni, né la sicurezza, né il decoro architettonico dell’edificio.
⚠️ Quali sono i limiti imposti dalla norma?
1️⃣ Divieto di danneggiare le parti comuni
Esempio: aprire una finestra che tocca un muro portante condominiale o modificare la struttura della facciata.
2️⃣ Divieto di pregiudicare la stabilità
Non si possono realizzare opere che compromettano elementi strutturali o la sicurezza dell’intero edificio.
3️⃣ Divieto di ledere il decoro architettonico
È vietato fare modifiche visibili (es. infissi, colori, tende) che alterino l’aspetto armonico dell’edificio.
📎 Nessun obbligo di autorizzazione preventiva, ma…
Il condomino deve informare l’amministratore in caso di interventi significativi. Inoltre, se i lavori incidono anche solo indirettamente sulle parti comuni, l’assemblea può intervenire.
💡 La norma tutela l’equilibrio condominiale:
-
Garantisce autonomia privata del singolo;
-
Ma impone limiti chiari e oggettivi, per evitare danni, conflitti e abusi.
⚖️ In sintesi:
L’art. 1122 c.c. stabilisce un principio fondamentale:
🔧 “La tua libertà finisce dove inizia la sicurezza e l’integrità del condominio.”
📚
Dott. Piero Antonio Esposito
Studio Legale PAE
Art 1122 codice civile – Opere su parti di proprietà o uso individuale
La precedente versione della norma attribuiva a ciascun condomino la facoltà di eseguire, su parti di proprietà esclusiva, opere di riparazione, miglioramento o trasformazione, comprese quelle finalizzate al mutamento della destinazione d’uso, purché non recassero pregiudizio alle parti comuni dell’edificio.
Le opere potevano essere eseguite anche senza il consenso dell’assemblea.
Ora, il codice civile nell’art. 1122, sotto riportato, ribadendo il principio enunciato dalla precedente norma, ne amplia in maniera estesa i contenuti e la portata, che si allarga fino a ricomprendere le parti normalmente destinate all’uso comune che siano state attribuite al condomino in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale.
Essa asserisce altresì che tali interventi non debbano arrecare danni alle parti comuni dell’edificio, non possano arrecare pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro del condominio.
Inoltre, la norma introduce l’obbligo di informare l’Amministrazione prima di procedere, in modo tale da permettergli di riferire all’assemblea.
Art. 1122. c.c. – Opere su parti di proprietà o uso individuale.
Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.
In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea.
Dott. Piero Antonio Esposito
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