Art. 40
Oneri e vincoli non indennizzabili
1. Nessun indennizzo è dovuto per le limitazioni ed i vincoli previsti dal piano regolatore generale nonché per le limitazioni e per gli oneri relativi all’allineamento edilizio delle nuove costruzioni (1).
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(1) Dopo la sentenza n. 55 del 9-29 maggio 1968, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei nn. 2, 3, 4 dell’art. 7 della L. 17 agosto 1942, n. 1150 e dell’art. 40 della stessa legge, nella parte in cui non prevedono un indennizzo per l’imposizione di limitazioni operanti immediatamente e a tempo indeterminato nei confronti dei diritti reali, quando le limitazioni stesse abbiano contenuto espropriativo nei sensi indicati in motivazione, il primo comma dell’art. 40 è stato così sostituito dall’art. 5, L. 19 novembre 1968, n. 1187, riportata al n. A/XII. Con sentenza 12-20 maggio 1999, n. 179 (Gazz. Uff. 26 maggio 1999, n. 21 – Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, numeri 2, 3 e 4, e 40 della presente legge e dell’art. 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187, nella parte in cui consente all’Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all’espropriazione o che comportino l’inedificabilità, senza la previsione di indennizzo.
2. Non è dovuta indennità neppure per la servitù di pubblico passaggio che il Comune creda di imporre sulle aree di portici delle nuove costruzioni e di quelle esistenti. Rimangono a carico del Comune la costruzione e manutenzione del pavimento e la illuminazione dei portici soggetti alla predetta servitù (1).
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(1) Dopo la sentenza n. 55 del 9-29 maggio 1968, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei nn. 2, 3, 4 dell’art. 7 della L. 17 agosto 1942, n. 1150 e dell’art. 40 della stessa legge, nella parte in cui non prevedono un indennizzo per l’imposizione di limitazioni operanti immediatamente e a tempo indeterminato nei confronti dei diritti reali, quando le limitazioni stesse abbiano contenuto espropriativo nei sensi indicati in motivazione, il primo comma dell’art. 40 è stato così sostituito dall’art. 5, L. 19 novembre 1968, n. 1187, riportata al n. A/XII. Con sentenza 12-20 maggio 1999, n. 179 (Gazz. Uff. 26 maggio 1999, n. 21 – Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, numeri 2, 3 e 4, e 40 della presente legge e dell’art. 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187, nella parte in cui consente all’Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all’espropriazione o che comportino l’inedificabilità, senza la previsione di indennizzo.
