Art. 41-octies
1. Il controllo della Giunta provinciale amministrativa sulle deliberazioni dei Consigli comunali, assunte ai sensi della presente legge, viene esercitato entro il termine di 90 giorni dalla data di trasmissione della deliberazione. In mancanza di provvedimenti entro detto termine la deliberazione si intende approvata (1).
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(1) Articolo aggiunto dall’art. 20, L. 6 agosto 1967, n. 765.