Legge 17/08/1942, n. 1150 – Art. 41 – Sanzioni penali

Art. 41

Sanzioni penali (1)

(1) Così sostituito dall’art. 13, L. 6 agosto 1967, n. 765.

1. Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie, per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali di igiene, si applica:

a) l’ammenda fino a lire 1.000.000 per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste nell’art. 32 primo comma;

b) l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda fino a lire 2.000.000 nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l’ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell’art. 28.

2. Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza la licenza di costruzione e in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall’Ufficio tecnico erariale.

3. La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione anche nel caso di annullamento della licenza.

4. I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono riscossi dal Comune e destinati al finanziamento delle opere di urbanizzazione, ovvero dallo Stato, rispettivamente nelle ipotesi di cui al secondo e terzo comma.