Legge 17/08/1942, n. 1150 – Art. 7 – Contenuto del piano generale

Art. 7

Contenuto del piano generale

1. Il piano regolatore generale deve considerare la totalità del territorio comunale.

2. Esso deve indicare essenzialmente:

1) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti;

2) la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all’espansione dell’aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona (1);

3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù (1);

4) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale (1);

5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;

6) le norme per l’attuazione del piano (2).

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(1) Con sentenza 12-20 maggio 1999, n. 179 (Gazz. Uff. 26 maggio 1999, n. 21 – Serie Speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato degli artt. 7, numeri 2, 3 e 4, e 40 della presente legge e dell’art. 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187, nella parte in cui consente all’Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all’espropriazione o che comportino l’inedificabilità, senza la previsione di indennizzo.

(2) Dopo la sentenza n. 55 del 9-29 maggio 1968 della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di parte dell’art. 7 e dell’art. 40 della presente legge, l’art. 7 è stato così sostituito dall’art. 1, L. 19 novembre 1968, n. 1187, riportata al n. A/XII. Vedi, anche, la L. 30 novembre 1973, n. 756, riportata al n. A/XX.