Art 1117-quater codice civile

Art 1117-quater codice civile – Tutela delle destinazioni d’uso

Art 1117-quater codice civile

Tutela delle destinazioni d’uso.

Commento:

Art 1117-quater codice civile – Tutela delle destinazioni d’uso

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È normale che qualsiasi modificazione, a qualsiasi titolo, non potrà mai compromettere la stabilità dell’edificio ed il suo decoro.

Al fine di una maggiore comprensione, si riporta integralmente l’articolo 1117-quater c.c. che dettaglia la tutela delle destinazioni d’uso.

 

Art. 1117-quater c.c. – Tutela delle destinazioni d’uso.

In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l’esecutore e possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie.

L’assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 1136.

 

Dott. Piero Antonio Esposito

 

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