Art 1118 codice civile
Diritti dei partecipanti sulle cose comuni
Commento:
Art 1118 codice civile – Diritti dei partecipanti sulle cose comuni
In via di principio tutti i condomini possono godere dei beni comuni, quali il cortile, scale, sottotetti, posti auto, ecc.; questo a prescindere dall’entità di partecipazione della sua quota millesimale.
È illegittima l’esclusione di uno o più condomini dal godimento della parte comune o di una porzione di essa.
La rinuncia, da parte di un condomino, al diritto sulle cose comuni non lo libera dall’obbligo di versare il suo contributo nelle spese per la conservazione dei beni in questione.
È compito dell’autorità giudiziaria competente accertare, di volta in volta, se gli atti dei singoli condomini, finalizzati ad un maggior godimento personale del bene comune, siano o meno conformi alla destinazione di quest’ultimo e dunque rientranti fra quelli consentiti.
Al fine del consueto approfondimento, riporto integralmente l’articolo 1118 c.c., che migliora la comprensione delle linee di principio da seguire, allo scopo di meglio gestire e comprendere i diritti dei partecipanti sulle cose di uso comune. Ricordiamo il precitato art. 1102, già affrontato, a tutt’oggi in vigore.
Art. 1118. c.c. – Diritti dei partecipanti sulle cose comuni.
Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene. Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.
Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.
Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
Dott. Piero Antonio Esposito
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