Art 1122-ter codice civile
Impianti di videosorveglianza delle parti comuni
Commento:
🎯 Art. 1122-ter c.c. – Impianti non centralizzati di comunicazione elettronica
👉 “È consentita l’installazione […] di impianti per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo […]”
📘 Commento professionale e coinvolgente:
L’art. 1122-ter c.c., inserito con il D.Lgs. 33/2011, risponde a un’esigenza moderna e fondamentale: il diritto alla connettività 📡📶
In un condominio, l’accesso all’informazione e alla comunicazione elettronica non può essere ostacolato, salvo specifici limiti.
📌 Cosa dice la norma?
I singoli condomini hanno diritto di installare impianti per:
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Ricezione TV, satellitare, radio;
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Connessione via cavo o fibra;
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Altri flussi informativi (es. streaming, internet).
👉 Anche se non esiste un impianto centralizzato, il singolo può installarne uno autonomo.
⚠️ Tuttavia, ci sono limiti precisi:
1️⃣ Minimo impatto sulle parti comuni
L’installazione deve limitare quanto più possibile modifiche o danni a facciate, tetti, muri ecc.
2️⃣ Rispetto del decoro architettonico
L’impianto non deve ledere l’estetica del fabbricato, come previsto anche da altri articoli del codice civile (es. art. 1120 e 1127 c.c.).
3️⃣ Comunicazione preventiva all’amministratore
Prima dell’installazione, il condomino deve informare l’amministratore, che convoca l’assemblea entro 30 giorni per discutere eventuali soluzioni alternative tecniche o localizzative.
⚖️ In sintesi:
L’art. 1122-ter c.c. garantisce un diritto individuale fondamentale (accesso all’informazione), ma lo bilancia con la tutela del condominio, assicurando:
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il minimo impatto sulle parti comuni;
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il rispetto del decoro dell’edificio;
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il confronto assembleare, senza però ostacolare il diritto del singolo.
Un esempio concreto di diritto tecnologico e dialogo condominiale.
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Dott. Piero Antonio Esposito
Studio Legale PAE
Art 1122-ter codice civile – Impianti di videosorveglianza delle parti comuni
Fino al 2012 non esistevano norme che regolamentassero la videosorveglianza e le telecamere nell’ambito condominiale; questo faceva sì che tutti i condomini erano liberi di utilizzare gli strumenti di sorveglianza a proprio piacimento senza la necessità di avere autorizzazioni o limitazioni, eccezion fatta per gli spazi di pertinenza delle inquadrature.
Ovviamente, così facendo, si creava un problema di privacy e una situazione gravosa per gli altri condomini.
A partire dal 2008, il Garante della privacy aveva segnalato la necessità di regolarizzare la videosorveglianza condominiale ottenendo infine nel 2012 il nuovo art. 1122-ter c.c., che riportiamo per intero, il quale consente l’installazione di un impianto di videosorveglianza nei condominii solo se la delibera sia approvata con almeno 500 millesimi e a maggioranza degli intervenuti. Inoltre gli apparecchi vanno posizionati su parti comuni, eccezion fatta per parti private con consenso del proprietario, le riprese e le inquadrature devono interessare solo parti comuni.
Questa norma si applica anche in presenza di estranei all’interno delle zone esposte a videosorveglianza.
Art. 1122-ter. c.c. – Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni.
Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136.
Dott. Piero Antonio Esposito
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