Articolo 1105 codice civile – Amministrazione della cosa comune – Italia Amministrazioni

Art. 1105. Amministrazione.

CODICE CIVILE / COMUNIONE

Articolo 1105 codice civile: amministrazione della cosa comune

L’articolo 1105 codice civile disciplina l’amministrazione della cosa comune, stabilendo come i comproprietari partecipano alle decisioni, quali maggioranze sono necessarie per gli atti di ordinaria amministrazione e quali strumenti possono essere utilizzati quando non si raggiunge un accordo. La norma rappresenta un riferimento fondamentale per organizzare la gestione dei beni condivisi e comprendere le responsabilità dei partecipanti.


01. Il testo dell’articolo 1105

Amministrazione.

Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell’amministrazione della cosa comune.

Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.

Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell’oggetto della deliberazione.

Se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.

Per consultare la formulazione vigente della norma è disponibile il testo dell’articolo 1105 nella banca dati normativa del Dipartimento delle Finanze.


02. Articolo 1105 codice civile: che cosa stabilisce?

La disposizione riconosce a tutti i partecipanti alla comunione il diritto di concorrere all’amministrazione del bene condiviso. La gestione della proprietà comune non è quindi riservata automaticamente al soggetto che possiede la quota maggiore.

Ogni comproprietario deve poter partecipare alle decisioni secondo le modalità previste dalla legge. Per gli atti di ordinaria amministrazione, tuttavia, non è sempre necessario ottenere il consenso unanime.

La norma prevede infatti un sistema di decisione fondato sulla maggioranza, calcolata in relazione al valore delle quote dei partecipanti.

Questa disciplina si inserisce nelle regole generali della comunione, introdotte dall’articolo 1100 del Codice Civile – Norme regolatrici.


03. Chi può partecipare all’amministrazione della cosa comune?

Tutti i comproprietari hanno diritto di concorrere all’amministrazione, indipendentemente dalla misura della quota posseduta.

Diritto di partecipazione. Ogni partecipante deve poter conoscere le questioni riguardanti il bene comune e prendere parte alle relative decisioni.

Valore della quota. Il peso della partecipazione assume rilievo nel calcolo delle maggioranze previste per gli atti di ordinaria amministrazione.

Decisioni comuni. Gli interventi amministrativi devono essere valutati nel rispetto delle procedure e dei limiti stabiliti dalla normativa.

Per comprendere come si determinano le percentuali di partecipazione, è possibile approfondire l’articolo 1101 del Codice Civile – Quote dei partecipanti.


04. Come si calcola la maggioranza nella comunione?

Per gli atti di ordinaria amministrazione, l’articolo 1105 stabilisce che la maggioranza deve essere calcolata secondo il valore delle quote dei partecipanti.

Non è quindi sufficiente contare esclusivamente il numero dei comproprietari favorevoli: occorre considerare anche la misura complessiva delle quote da essi rappresentate.

Esempio pratico. Un immobile appartiene a tre persone: la prima possiede il 50%, mentre le altre due detengono rispettivamente il 30% e il 20%.

Se i partecipanti titolari del 30% e del 20% esprimono un voto favorevole, rappresentano complessivamente il 50% delle quote: non raggiungono pertanto una maggioranza superiore alla metà del valore.

Se invece votano favorevolmente i partecipanti titolari del 50% e del 20%, il valore complessivo delle quote favorevoli raggiunge il 70%, superando la metà del valore della cosa comune.


05. Quali decisioni rientrano nell’ordinaria amministrazione?

L’ordinaria amministrazione comprende generalmente le attività necessarie alla gestione corrente e alla conservazione del bene, quando non presentano caratteristiche tali da richiedere l’applicazione di regole differenti.

Manutenzione ordinaria. Possono rientrarvi gli interventi ricorrenti necessari per mantenere il bene in adeguate condizioni di utilizzo.

Gestione delle spese. Le decisioni relative ai costi ordinari devono essere organizzate secondo i criteri previsti dalla disciplina applicabile.

Utilizzo del bene. La gestione può riguardare anche l’organizzazione delle modalità di godimento della proprietà condivisa, nel rispetto dei diritti dei partecipanti.

La qualificazione di un intervento deve comunque essere effettuata considerando la sua natura, la sua finalità e le disposizioni applicabili. Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione sono soggetti a regole specifiche, tra cui quelle previste dall’articolo 1108 del Codice Civile.


06. L’obbligo di informare preventivamente tutti i partecipanti

Uno degli aspetti più importanti dell’articolo 1105 riguarda l’informazione preventiva dei comproprietari.

La legge richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell’oggetto della deliberazione affinché la decisione della maggioranza possa essere validamente adottata.

Questo principio consente a ogni comproprietario di conoscere le questioni da discutere e di partecipare consapevolmente alla gestione del bene comune.

L’informazione dovrebbe quindi essere chiara, tempestiva e adeguata alla natura delle decisioni da assumere.

Una corretta documentazione delle comunicazioni e delle deliberazioni contribuisce inoltre a prevenire contestazioni e a migliorare la trasparenza amministrativa.


07. Che cosa accade quando un comproprietario non è d’accordo?

Per gli atti di ordinaria amministrazione, le deliberazioni validamente adottate dalla maggioranza sono obbligatorie anche per la minoranza dissenziente.

Il semplice disaccordo di un partecipante non è quindi sufficiente, di per sé, a impedire l’esecuzione di una decisione adottata nel rispetto delle disposizioni applicabili.

Restano tuttavia rilevanti le regole relative alla validità delle deliberazioni e gli eventuali strumenti di tutela previsti dall’ordinamento.

Una gestione attenta dovrebbe favorire un confronto preventivo tra i partecipanti, soprattutto quando gli interventi comportano spese significative o possono incidere sulle modalità di utilizzo del bene.


08. Che cosa succede se non si raggiunge una maggioranza?

L’articolo 1105 prevede una soluzione per le situazioni nelle quali la gestione della cosa comune risulta bloccata.

Quando non vengono adottati i provvedimenti necessari, non si forma una maggioranza oppure una deliberazione non viene eseguita, ciascun partecipante può rivolgersi all’autorità giudiziaria.

Il giudice provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore, quando ne ricorrono le condizioni.

L’intervento giudiziario rappresenta uno strumento previsto per superare determinate situazioni di inerzia o difficoltà amministrativa, consentendo di adottare i provvedimenti necessari alla gestione del bene comune.


09. La nomina di un amministratore nella comunione

La comunione ordinaria non richiede necessariamente la presenza di un amministratore professionale in ogni situazione.

I partecipanti possono organizzare l’amministrazione secondo le disposizioni applicabili. L’articolo 1106 del Codice Civile disciplina inoltre il regolamento della comunione e la nomina di un amministratore da parte della maggioranza.

Diversamente, il quarto comma dell’articolo 1105 attribuisce all’autorità giudiziaria la possibilità di nominare un amministratore nelle particolari situazioni di difficoltà gestionale previste dalla norma.

È quindi importante distinguere la nomina effettuata dai partecipanti dalla nomina disposta dal giudice nell’ambito dei poteri previsti dalla legge.


10. Quali differenze esistono tra comunione e condominio?

La disciplina dell’amministrazione della comunione ordinaria non coincide integralmente con quella del condominio negli edifici.

Nel condominio, la nomina e le attribuzioni dell’amministratore, il funzionamento dell’assemblea e le maggioranze necessarie per le deliberazioni sono regolati da disposizioni specifiche, tra cui gli articoli 1129, 1130, 1135 e 1136 del Codice Civile.

Le regole previste dall’articolo 1105 per la comunione ordinaria non possono quindi essere automaticamente applicate alle deliberazioni condominiali in sostituzione della disciplina speciale.

Distinguere correttamente i due istituti è indispensabile per individuare le procedure da seguire, i soggetti competenti e le maggioranze richieste.


11. L’importanza di una gestione organizzata

Una corretta amministrazione dei beni condivisi richiede procedure chiare, documentazione ordinata e un’attenta programmazione delle attività.

Informazione. Tutti i partecipanti devono poter conoscere preventivamente le questioni sulle quali sono chiamati a decidere.

Organizzazione. Le attività amministrative e gli interventi devono essere programmati secondo le necessità del bene e le disposizioni applicabili.

Trasparenza. Le decisioni e i relativi costi devono essere documentati in modo da facilitarne la verifica.

Controllo. Il monitoraggio delle attività e delle spese contribuisce a prevenire situazioni di inefficienza e contestazioni tra i partecipanti.


Italia Amministrazioni: organizzazione, competenza e trasparenza

Italia Amministrazioni promuove una gestione condominiale fondata sulla programmazione delle attività, sulla trasparenza contabile e sulla corretta organizzazione dei servizi.

L’obiettivo è semplificare la gestione quotidiana, favorire una comunicazione efficace con i proprietari, migliorare il controllo dei costi e contribuire alla valorizzazione del patrimonio immobiliare.

SCOPRI ITALIA AMMINISTRAZIONI