Articolo 1113 Codice Civile – Intervento nella divisione e opposizioni

Art. 1113. Intervento nella divisione ed opposizioni.


CODICE CIVILE / COMUNIONE

Articolo 1113 codice civile: intervento nella divisione e opposizioni

L’articolo 1113 codice civile disciplina l’intervento dei creditori e degli aventi causa dei partecipanti alla comunione nelle operazioni di divisione. La norma stabilisce le condizioni per proporre opposizione, gli obblighi di trascrizione relativi agli immobili e le garanzie previste per tutelare i diritti dei terzi che potrebbero essere pregiudicati dalla divisione.

01. Il testo dell’articolo 1113

Intervento nella divisione e opposizioni.

I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un’opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l’esperimento dell’azione revocatoria o dell’azione surrogatoria.

Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l’opposizione, per l’effetto indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione dell’atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda.

Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull’immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell’atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale.

Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione può opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione.

02. Articolo 1113 codice civile: che cosa stabilisce?

La disposizione tutela i soggetti che, pur non essendo necessariamente partecipanti alla comunione, possono vantare diritti o interessi giuridicamente rilevanti collegati alla posizione di uno dei comproprietari.

Quando viene effettuata una divisione, infatti, possono verificarsi conseguenze patrimoniali anche nei confronti dei creditori di un partecipante oppure di coloro che abbiano acquistato determinati diritti da quest’ultimo.

Il legislatore riconosce pertanto a tali soggetti la possibilità di intervenire nelle operazioni divisionali, al fine di tutelare le proprie ragioni e vigilare sulle modalità con cui viene attribuita la quota spettante al partecipante dal quale deriva il loro interesse.

L’intervento avviene, secondo quanto previsto dalla norma, a spese del soggetto interessato. La finalità è consentire ai terzi di seguire le operazioni di divisione prima che queste siano definitivamente eseguite.

L’articolo 1113 disciplina inoltre le condizioni alle quali può essere contestata una divisione già effettuata e prevede specifiche garanzie quando la comunione riguarda beni immobili.

03. Chi può intervenire nella divisione della comunione?

L’articolo 1113 riconosce la facoltà di intervenire nella divisione ai creditori e agli aventi causa da uno dei partecipanti alla comunione.

I creditori. Si tratta dei soggetti che vantano un diritto di credito nei confronti di uno dei comproprietari. La divisione potrebbe incidere sulla consistenza del patrimonio del debitore e, conseguentemente, sulla garanzia patrimoniale del credito.

Gli aventi causa. Sono i soggetti che hanno acquistato dal partecipante determinati diritti o posizioni giuridiche che possono essere interessati dalle operazioni divisionali.

L’intervento consente a questi soggetti di tutelare la propria posizione nel corso della divisione, verificando che le operazioni avvengano nel rispetto dei diritti coinvolti.

Occorre tuttavia distinguere la semplice facoltà di partecipare alle operazioni divisionali dalla specifica tutela riconosciuta ai creditori iscritti e ai titolari di diritti immobiliari risultanti da atti trascritti.

Per questi ultimi, infatti, il terzo comma dell’articolo 1113 prevede ulteriori garanzie affinché la divisione possa produrre effetti nei loro confronti.

04. L’opposizione alla divisione e i termini da rispettare

Un aspetto fondamentale della disposizione riguarda la possibilità, per i creditori e gli aventi causa, di proporre opposizione prima che la divisione venga eseguita.

La norma stabilisce che tali soggetti non possono, di regola, impugnare la divisione già eseguita se non hanno notificato un’opposizione anteriormente alla divisione stessa, ferma restando la possibilità di esperire le azioni revocatoria o surrogatoria quando ne ricorrono i presupposti.

L’opposizione preventiva assume quindi una funzione di tutela, permettendo al soggetto interessato di manifestare formalmente la propria contrarietà rispetto a operazioni divisionali potenzialmente pregiudizievoli.

L’azione revocatoria, nei casi previsti dalla legge, consente al creditore di chiedere che determinati atti dispositivi pregiudizievoli siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti.

L’azione surrogatoria consente invece al creditore, quando ricorrono i relativi presupposti, di esercitare diritti e azioni spettanti al debitore che quest’ultimo trascura di esercitare.

La possibilità di ricorrere a tali rimedi resta distinta dall’opposizione prevista dall’articolo 1113 e richiede la verifica dei presupposti specifici di ciascuna azione.

05. Divisione di immobili: trascrizione e tutela dei terzi

Quando la divisione riguarda beni immobili, l’articolo 1113 prevede ulteriori formalità per assicurare la tutela dei creditori e degli aventi causa.

In particolare, l’opposizione deve essere trascritta prima della trascrizione dell’atto di divisione. Se invece la divisione è giudiziale, la trascrizione dell’opposizione deve precedere quella della domanda giudiziale di divisione.

Il rispetto della sequenza temporale delle trascrizioni è essenziale per la tutela prevista dalla disposizione, poiché consente di rendere conoscibile ai terzi l’opposizione secondo le regole della pubblicità immobiliare.

La norma stabilisce inoltre che devono essere chiamati a intervenire, affinché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull’immobile mediante atti soggetti a trascrizione, trascritti anteriormente nei termini indicati dalla disposizione.

Tra i soggetti da considerare possono rientrare, ad esempio, i creditori titolari di ipoteche iscritte su diritti interessati dalla divisione, quando sussistano i presupposti previsti dalla legge.

La mancata chiamata dei soggetti tutelati dal terzo comma può incidere sull’efficacia della divisione nei loro confronti. È pertanto necessario verificare con attenzione le risultanze dei registri immobiliari prima di procedere alle operazioni divisionali.

06. Articolo 1113 codice civile: applicazioni pratiche nella gestione immobiliare

L’intervento dei creditori nella divisione assume particolare rilevanza quando un immobile appartiene a più comproprietari e uno di essi presenta una situazione debitoria oppure ha costituito diritti a favore di terzi.

Si pensi, ad esempio, a un immobile acquistato congiuntamente da due persone, una delle quali abbia successivamente concesso un’ipoteca sulla propria quota. Qualora venga avviata la divisione, la posizione del creditore iscritto deve essere esaminata secondo le garanzie previste dall’articolo 1113.

La verifica delle formalità immobiliari, dei titoli di acquisto e delle eventuali iscrizioni o trascrizioni risulta dunque fondamentale per individuare correttamente i soggetti da coinvolgere nelle operazioni divisionali.

L’ultimo comma dell’articolo 1113 pone inoltre limiti all’opponibilità, nei confronti dei soggetti protetti dal terzo comma, delle ragioni di prelevamento in natura per crediti sorti dalla comunione. Restano salve le eccezioni previste dalla norma per i titoli anteriori alla comunione e per la collazione.

Questa previsione mira a impedire che determinate pretese sorte nei rapporti interni tra i partecipanti possano compromettere le posizioni giuridiche dei terzi specificamente tutelati.

Nella pratica, prima di effettuare una divisione immobiliare, è quindi opportuno ricostruire la situazione proprietaria e verificare l’esistenza di creditori iscritti, aventi causa e opposizioni regolarmente notificate e trascritte.

La corretta applicazione dell’articolo 1113 del Codice Civile contribuisce a garantire la regolarità delle operazioni divisionali, a tutelare i diritti dei creditori e a prevenire controversie successive relative all’efficacia della divisione nei confronti dei terzi.