Art 1125 codice civile – Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai

Art 1125 codice civile

Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai

Commento:


🎯 Art. 1125 c.c. – Manutenzione di soffitti, volte e solai
👉 “Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti…”

📘 Commento professionale e coinvolgente:

L’art. 1125 c.c. disciplina un tema molto frequente nella vita condominiale: chi paga le spese per i solai, i soffitti e le volte che separano due appartamenti o locali sovrapposti?

📌 Criterio base della norma:
Quando si tratta di manutenzione o ricostruzione di queste parti intermedie tra due unità, le spese devono essere ripartite al 50% tra i due proprietari interessati.
⚖️ Quindi:

  • 50% a carico del proprietario del piano inferiore;

  • 50% a carico del proprietario del piano superiore.

🏗️ Quali parti si intendono?

  • Il solaio (struttura portante tra due piani);

  • Il soffitto (vista inferiore, parte del piano sottostante);

  • La pavimentazione (vista superiore, parte del piano sovrastante).
    Non si tratta di parti comuni dell’edificio in senso stretto, ma parti condivise tra due privati.

🔧 Quali interventi rientrano?
✔️ Riparazioni per vetustà;
✔️ Risanamento per infiltrazioni o umidità;
✔️ Ricostruzioni in caso di danneggiamento strutturale.

⚠️ Eccezioni?
Se il danno deriva da colpa o uso scorretto di uno dei due proprietari (es. perdita d’acqua da impianto del piano superiore), allora la responsabilità e le spese ricadono interamente su chi ha causato il danno.

💡 La norma è chiara e rigida:
Non rileva se il solaio “serve” di più a uno o all’altro. Il criterio è oggettivo: trattandosi di un elemento strutturale “a metà”, le spese si dividono a metà.

⚖️ In sintesi:
L’art. 1125 c.c. stabilisce un criterio semplice, equo e pratico per la manutenzione delle strutture divisorie orizzontali tra due proprietà:
nessuna polemica, nessun millesimo: ognuno paga metà.


📚
Dott. Piero Antonio Esposito
Studio Legale PAE


Art 1125 codice civile – Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai

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Riporto un’altra eccezione alla ripartizione delle spese prescritte nell’art. 1123 c.c., disciplinata dall’art. 1125 c.c., di cui sotto.

Art. 1125. c.c. – Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai.

Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.

Dott. Piero Antonio Esposito

 

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