Art 1125 codice civile
Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai
Commento:
Art 1125 codice civile – Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai
Riporto un’altra eccezione alla ripartizione delle spese prescritte nell’art. 1123 c.c., disciplinata dall’art. 1125 c.c., di cui sotto.
Art. 1125. c.c. – Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai.
Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
Dott. Piero Antonio Esposito
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