Art 1126 codice civile
Lastrici solari di uso esclusivo
Commento:
Art 1126 codice civile – Lastrici solari di uso esclusivo
Un’altra eccezione alla ripartizione delle spese prescritte nell’art. 1123 c.c., disciplinata dall’art. 1126 c.c., che riporto integralmente, riguarda i lastrici solari di uso esclusivo, le cui spese di manutenzione vanno ripartite seguendo la seguente norma.
Art. 1126. c.c. – Lastrici solari di uso esclusivo.
Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
Dott. Piero Antonio Esposito
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