Art 1126 codice civile
Lastrici solari di uso esclusivo
Commento:
🎯 Art. 1126 c.c. – Lastrici solari ad uso esclusivo
👉 “Quando l’uso del lastrico solare o di una terrazza a livello non è comune a tutti i condomini, ma è attribuito in uso esclusivo a uno di essi, le spese di riparazione o ricostruzione sono sostenute da tutti i condomini dell’edificio o della parte di esso a cui il lastrico solare serve…”
📘 Commento professionale e coinvolgente:
L’art. 1126 c.c. è una norma chiave in tema di ripartizione delle spese condominiali, in particolare per quanto riguarda lastrici solari e terrazze a uso esclusivo ☀️🏢.
📌 Cosa prevede la norma?
Se il lastrico solare (o una terrazza a livello) è in uso esclusivo a un solo condomino, le spese per la sua manutenzione, riparazione o ricostruzione vanno così suddivise:
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1/3 a carico dell’utente esclusivo;
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2/3 a carico di tutti i condomini (o di quelli della scala/blocco serviti dal lastrico).
🏗️ Perché anche gli altri condomini devono contribuire?
Perché il lastrico, anche se in uso esclusivo, svolge una funzione di copertura per l’edificio o per una parte di esso: protegge gli appartamenti sottostanti, proprio come il tetto.
⚠️ Attenzione: la norma è inderogabile?
No, ma eventuali accordi diversi devono essere espressi in forma scritta e contenuti nel regolamento contrattuale o nei titoli di proprietà.
In mancanza, vale la regola del 1/3 – 2/3 prevista dall’art. 1126 c.c.
💡 La giurisprudenza ha precisato che:
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Anche i danni provocati da infiltrazioni passanti dal lastrico vanno risarciti secondo lo stesso criterio di riparto;
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Se il danno deriva da omessa manutenzione del singolo, la responsabilità può diventare personale e integrale.
⚖️ In sintesi:
L’art. 1126 c.c. realizza un equilibrio tra uso esclusivo e funzione collettiva: chi beneficia da solo dell’uso del lastrico paga di più, ma tutti coloro che traggono vantaggio dalla sua copertura devono contribuire.
Una norma di giustizia tecnica e buon senso condominiale.
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Dott. Piero Antonio Esposito
Studio Legale PAE
Art 1126 codice civile – Lastrici solari di uso esclusivo
Un’altra eccezione alla ripartizione delle spese prescritte nell’art. 1123 c.c., disciplinata dall’art. 1126 c.c., che riporto integralmente, riguarda i lastrici solari di uso esclusivo, le cui spese di manutenzione vanno ripartite seguendo la seguente norma.
Art. 1126. c.c. – Lastrici solari di uso esclusivo.
Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
Dott. Piero Antonio Esposito
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