Art 1128 codice civile – Perimento totale o parziale dell’edificio

Art 1128 codice civile

Perimento totale o parziale dell’edificio

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Art 1128 codice civile – Perimento totale o parziale dell’edificio

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Il codice regola l’ipotesi del perimento totale o parziale dell’edificio, determinato da cause indipendenti dalla volontà dei condomini. Laddove l’edificio perisca interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti dell’intero, il condominio può considerarsi sciolto; conseguentemente, permanendo in capo ai condomini la proprietà del suolo o dei materiali, ciascuno di essi può richiederne la vendita all’asta.

Rimane comunque il problema della determinazione dei tre quarti del valore, che in edifici particolari, potrebbe interessare anche la minor parte del volume dell’edificio.

Resta dunque di grande importanza l’interpretazione dell’art. 1128 c.c. che riporto integralmente.

Art. 1128. c.c. – Perimento totale o parziale dell’edificio.

Se l’edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all’asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto.

Nel caso di perimento di una parte minore, l’assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell’edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse.

L’indennità corrisposta per l’assicurazione relativa alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste.

Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell’edificio è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.

Dott. Piero Antonio Esposito

 

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