Art 1132 codice civile

Art 1132 codice civile – Dissenso dei condomini rispetto alle liti

Art 1132 codice civile

Dissenso dei condomini rispetto alle liti

Commento:

Art 1132 codice civile – Dissenso dei condomini rispetto alle liti

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Come prescritto dell’articolo 1132 c.c., di seguito integralmente riportato, nel caso in cui l’assemblea deliberi di promuovere una lite o di resistere a una domanda giudiziale, il condomino dissenziente può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite, per il caso di soccombenza.

Se successivamente la lite dovesse avere esito positivo per il condominio, il condomino dissenziente, se ne trae un vantaggio, dovrà concorrere al pagamento delle spese.

Se l’esito dovesse essere negativo, il suddetto condomino ha diritto di rivalsa per ciò che ha dovuto pagare.

L’atto di dissenso deve essere notificato entro 30 giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della delibera.

La previsione legislativa risulta essere di non facile lettura.

Esiste un presupposto essenziale per poter procedere al dissenso da parte di un condomino, ossia bisogna essere in presenza di una vera e propria delibera assembleare e non di un semplice provvedimento dell’amministratore, altrimenti si viene rimandati all’art. 1133 c.c..

Al fine di una maggiore comprensione, si riporta integralmente l’art. 1132 codice civile.

Art. 1132. – Dissenso dei condomini rispetto alle liti.

Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza.

L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.

Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.

Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese di giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.