Art 1133 codice civile

Art 1133 codice civile – Provvedimenti presi dall’amministratore

Art 1133 codice civile

Provvedimenti presi dall’amministratore

Commento:

Art 1133 codice civile – Provvedimenti presi dall’amministratore

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Il succitato art. 1133 c.c., che riporto di seguito, parla dei provvedimenti presi dall’Amministratore, specificando che essi sono obbligatori per i condomini purché l’Amministratore resti nell’ambito dei suoi poteri, espressamente prescritti dall’art. 1130 c.c.,, citato e riportato per intero precedentemente.

Nel secondo comma viene invece specificato che i condomini, avverso i provvedimenti dell’Amministratore, possono ricorrere all’Assemblea ovvero all’Autorità Giudiziaria nei termini e modi di Legge.

Quale esempio della possibilità del condomino di ricorrere all’assemblea, si può citare il caso in cui l’Amministratore promuova una lite giudiziaria, sia essa attiva o passiva: il condomino dissidente potrebbe portare in assemblea le motivazioni del proprio dissenso e l’assemblea del condominio, coi quorum statuiti dalla normativa vigente, potrebbe annullare ovvero ratificare i provvedimenti presi dall’Amministratore.

Immutata invece rimane la possibilità del condomino di ricorrere all’Autorità Giudiziaria per dimostrare il proprio dissenso o far valere le proprie ragioni, nel rispetto dei modi e termini di Legge.

Al fine di una maggiore comprensione, si riporta integralmente l’art. 1133 codice civile.

Art. 1133. – Provvedimenti presi dall’amministratore.

I provvedimenti presi dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini.

Contro i provvedimenti dell’amministratore è ammesso ricorso all’assemblea, senza pregiudizio del ricorso all’autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall’articolo 1137.

Dott. Piero Antonio Esposito

 

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