Art 1134 codice civile
Gestione di iniziativa individuale
Commento:
🎯 Art. 1134 c.c. – Spese fatte dal condomino
👉 “Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.”
📘 Commento professionale e coinvolgente:
L’articolo 1134 c.c. pone un principio di ordine e garanzia nella gestione del condominio:
🔒 niente iniziative autonome, se non nei casi d’urgenza.
📌 Cosa ci dice questa norma?
Che il singolo condomino non può decidere da solo di intervenire sulle parti comuni (es. tetto, facciata, scale…) e poi pretendere che il condominio gli rimborsi la spesa.
💡 Ma c’è un’eccezione importante:
👉 Se la spesa è urgente, allora il condomino ha diritto al rimborso.
Ma cosa si intende per “urgenza”?
⚠️ Deve trattarsi di un intervento immediato e necessario per evitare un danno grave o irreparabile. Esempi:
-
Una perdita d’acqua che rischia di allagare il palazzo;
-
Un intonaco pericolante sulla pubblica via;
-
Un guasto all’impianto elettrico condominiale.
🎯 In questi casi, il condomino che agisce prontamente nell’interesse comune, va tutelato e rimborsato dal condominio.
🚫 Invece, se la spesa non era urgente, anche se utile o ben fatta, non sorge alcun diritto al rimborso.
Questo per evitare gestioni “fai-da-te” che minano l’ordine decisionale del condominio e possono generare conflitti o disallineamenti economici.
⚖️ In sintesi:
L’art. 1134 c.c. è un principio di equilibrio e responsabilità 🧭:
-
tutela l’autonomia e l’iniziativa solo in casi estremi,
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protegge la funzione dell’assemblea e dell’amministratore come organi decisionali,
-
e incentiva la collaborazione strutturata, non l’improvvisazione individuale.
📚
dott. Piero Antonio Esposito
Studio Legale PAE
Art 1134 codice civile – Gestione di iniziativa individuale
Esiste una norma apposita per il condomino che sostiene delle spese per la cura delle parti comuni dell’edificio senza avere autorizzazione dell’Amministrazione o dell’assemblea, norma distinta da quella in materia di comunione.
L’art. 1134 c.c. prevede che nessun rimborso è dovuto al condomino nel caso succitato, non avendo tale condomino le dovute autorizzazioni.
L’unica eccezione è il caso in cui tale spesa sia non solo necessaria, ma urgente (condizione obbligatoria per l’eventuale rimborso).
Riporto integralmente l’art. 1134 c.c. per maggior approfondimento.
Art. 1134. c.c. – Gestione di iniziativa individuale.
Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.
Dott. Piero Antonio Esposito
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