Art 1134 codice civile

Art 1134 codice civile – Gestione di iniziativa individuale

Art 1134 codice civile

Gestione di iniziativa individuale

Commento:

🎯 Art. 1134 c.c. – Spese fatte dal condomino
👉 “Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.”

📘 Commento professionale e coinvolgente:

L’articolo 1134 c.c. pone un principio di ordine e garanzia nella gestione del condominio:
🔒 niente iniziative autonome, se non nei casi d’urgenza.

📌 Cosa ci dice questa norma?
Che il singolo condomino non può decidere da solo di intervenire sulle parti comuni (es. tetto, facciata, scale…) e poi pretendere che il condominio gli rimborsi la spesa.

💡 Ma c’è un’eccezione importante:
👉 Se la spesa è urgente, allora il condomino ha diritto al rimborso.
Ma cosa si intende per “urgenza”?
⚠️ Deve trattarsi di un intervento immediato e necessario per evitare un danno grave o irreparabile. Esempi:

  • Una perdita d’acqua che rischia di allagare il palazzo;

  • Un intonaco pericolante sulla pubblica via;

  • Un guasto all’impianto elettrico condominiale.

🎯 In questi casi, il condomino che agisce prontamente nell’interesse comune, va tutelato e rimborsato dal condominio.

🚫 Invece, se la spesa non era urgente, anche se utile o ben fatta, non sorge alcun diritto al rimborso.
Questo per evitare gestioni “fai-da-te” che minano l’ordine decisionale del condominio e possono generare conflitti o disallineamenti economici.

⚖️ In sintesi:
L’art. 1134 c.c. è un principio di equilibrio e responsabilità 🧭:

  • tutela l’autonomia e l’iniziativa solo in casi estremi,

  • protegge la funzione dell’assemblea e dell’amministratore come organi decisionali,

  • e incentiva la collaborazione strutturata, non l’improvvisazione individuale.


📚
dott. Piero Antonio Esposito
Studio Legale PAE

Art 1134 codice civile – Gestione di iniziativa individuale

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Esiste una norma apposita per il condomino che sostiene delle spese per la cura delle parti comuni dell’edificio senza avere autorizzazione dell’Amministrazione o dell’assemblea, norma distinta da quella in materia di comunione.

L’art. 1134 c.c. prevede che nessun rimborso è dovuto al condomino nel caso succitato, non avendo tale condomino le dovute autorizzazioni.

L’unica eccezione è il caso in cui tale spesa sia non solo necessaria, ma urgente (condizione obbligatoria per l’eventuale rimborso).

Riporto integralmente l’art. 1134 c.c. per maggior approfondimento.

Art. 1134. c.c. – Gestione di iniziativa individuale.

Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.

Dott. Piero Antonio Esposito

 

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