Art 1134 codice civile – Gestione di iniziativa individuale

Art 1134 codice civile

Gestione di iniziativa individuale

Commento:

Art 1134 codice civile – Gestione di iniziativa individuale

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Esiste una norma apposita per il condomino che sostiene delle spese per la cura delle parti comuni dell’edificio senza avere autorizzazione dell’Amministrazione o dell’assemblea, norma distinta da quella in materia di comunione.

L’art. 1134 c.c. prevede che nessun rimborso è dovuto al condomino nel caso succitato, non avendo tale condomino le dovute autorizzazioni.

L’unica eccezione è il caso in cui tale spesa sia non solo necessaria, ma urgente (condizione obbligatoria per l’eventuale rimborso).

Riporto integralmente l’art. 1134 c.c. per maggior approfondimento.

Art. 1134. c.c. – Gestione di iniziativa individuale.

Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.

Dott. Piero Antonio Esposito

 

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