Art 1135 codice civile
Attribuzioni dell’assemblea dei condomini
Commento:
Art 1135 codice civile – Attribuzioni dell’assemblea dei condomini
L’assemblea di condominio è uno dei cinque organi dell’istituto condominiale come già affrontato in precedenza ad esempio ed in particolare.
Prevista e disciplinata dal codice civile, essa è l’organo deliberativo del condominio.
L’assemblea di condominio è prevista e disciplinata dalla seguenti norme del codice civile:
- art. 1135 c.c. – Attribuzioni dell’assemblea dei condomini
- art. 1136 c.c. – Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni
- art. 1137 c.c. – Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea
L’Assemblea di condominio, nell’ordinamento giuridico italiano, è l’organo deliberante del condominio, disciplinato dagli art. 1135, 1136 e 1137 del codice civile italiano.
Hanno diritto di partecipare all’assemblea tutti i condomini, che devono essere avvisati in maniera certa almeno 5 giorni prima, attraverso posta raccomandata o mail certificata.
La riforma del 2012 all’articolo 66 disp.att. cc. ha formalizzato le modalità di convocazione (raccomandata, PEC o fax) eliminando finalmente le incertezze in materia.
L’assemblea decide sul regolamento di condominio, sulla nomina dell’Amministrazione, sulla gestione ordinaria e straordinaria del condominio.
L’assemblea si esprime a doppia maggioranza (millesimi e teste), che può variare a seconda della natura dell’oggetto posto a delibera.
Tutti i condomini hanno titolo per partecipare all’assemblea, e pertanto vanno avvisati nelle forme dell’art. 67 disp. Att.
L’assemblea non può deliberare se non risulta che tutti i condomini sono stati invitati a parteciparvi.
Essa decide su:
-
gestione ordinaria delle parti comuni del condominio;
-
manutenzione straordinaria;
-
nomina e revoca dell‘Amministrazione di condominio.
Al fine di una maggiore comprensione, si riporta integralmente l’art. 1135 codice civile.
Art. 1135. c.c. – Attribuzioni dell’assemblea dei condomini.
Oltre quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l’assemblea dei condomini provvede:
1) alla conferma dell’amministratore e all’eventuale sua retribuzione;
2) all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
3) all’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della gestione;
4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti.
L’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.
L’assemblea può autorizzare l’amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato.
Dott. Piero Antonio Esposito
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