Art 1137 codice civile – Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea

Art 1137 codice civile

Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea

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Art 1137 codice civile – Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea

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Ogni condomino appartenente alla compagine condominiale, assente all’assemblea o dissenziente alla deliberazione, può impugnare la delibera entro 30 giorni, ex art. 1137 c.c..

I 30 giorni decorrono dalla data di celebrazione, per i presenti e dissenzienti, e dalla data del ricevimento del verbale per gli assenti.

Tale termine non si applica nel caso di delibere assembleari che non sono ritenute annullabili ma nulle.

La normativa vigente prevede maggioranze diverse tra le adunanze di prima e di seconda convocazione.

È consuetudine partecipare solo alla seconda convocazione poiché, in caso di discordanza dei partecipanti o dissonanza su alcuni punti, si può ottenere la maggioranza qualificata con numeri più esigui.

Al fine di una maggiore comprensione, si riporta integralmente l’art. 1137 codice civile.

Art. 1137. c.c. – Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea.

Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria.

L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio della causa di merito non sospende nè interrompe il termine per la proposizione dell’impugnazione della deliberazione.

Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l’esclusione dell’articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile.

Dott. Piero Antonio Esposito

 

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