Art 1136 codice civile

Art 1136 codice civile – Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni

Art 1136 codice civile

Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni

Commento:

Art 1136 codice civile – Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni

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Per i motivi di cui prima, è ottima cosa convocare i condomini con comunicazione raccomandata con ricevuta di ritorno.

La convocazione deve includere l’ordine del giorno.

Dalla ricezione della notifica alla data dell’assemblea in prima convocazione devono trascorrere non meno di 5 giorni (Trib. Milano 7 maggio 1992, Sez. VIII).

Si conterà in seguito il giorno nel quale l’ annuncio di riunione sarà stato depositato nella buca delle lettere del condomino o in ogni modo sia entrato nella sfera di conoscibilità dello stesso fino al giorno prima della consulta prevista in primo consiglio.

Allorché la notifica fosse stata recapitata il 1º giorno del mese, l’ assemblea in prima convocazione, non potrà svolgersi prima del 6º giorno dello stesso mese, ossia, potrà tenersi, ma le deliberazioni dell’assemblea saranno annullabili ai sensi dell’articolo 1137 del codice civile su ricorso dei dissenzienti o assenti, ove non ritualmente convocati.

L’assemblea deve essere convocata in sede ordinaria quantomeno una volta l’anno, per consentire l’approvazione del resoconto e per la nomina o meno dell’Amministrazione.

Può essere convocata in sede straordinaria ogni volta che sia ritenuto indispensabile dall’Amministrazione.

Bisogna prestare scrupolosità al fatto che, secondo la cassazione, le assemblee straordinarie non devono essere retribuite a parte.

L’emolumento è già compreso nel compenso dell’Amministrazione.

La seconda riunione non può svolgersi lo stesso giorno solare della prima; malgrado ciò, l’Amministrazione potrà comunicare le date di convocazione dell’assemblea in un unico atto.

Nel caso si debba proseguire nel dover riunire più assemblee in tempi brevi, l’Amministrazione può convocare gli aventi diritto con un unica comunicazione.

La consegna della convocazione assembleare deve avvenire per mezzo di raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegnata a mano.

La convocazione deve includere tutte le indicazioni dell’ordine del giorno. 

Al fine di una maggiore comprensione, si riporta integralmente l’art. 1136 codice civile.

Art. 1136. c.c. – Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni.

L’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Se l’assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l’assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima.

L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio.

La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.

Le deliberazioni di cui all’articolo 1120, primo comma, e all’articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio.

L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.

Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore.

Dott. Piero Antonio Esposito

 

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