Sistemi di rilevamento del condominio

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Come già detto in precedenza, il condominio si attua attraverso gli organi del condominio, gli strumenti di gestione del condominio e i sistemi di rilevamento del condominio.  

In questo articolo mi occupo di dettagliare il più semplicemente possibile e di rappresentare i sistemi di rilevamento del condominio.

Innanzi tutto le rilevazioni fungono alla determinazione, classificazione, elaborazione, rappresentazione ed interpretazione di dati.

Si attuano attraverso scritture con l’utilizzo di strumenti informatici, creando così la contabilità del condominio.

I sistemi di rilevamento si utilizzano allo scopo di: 

  • fornire dati ed informazioni che servono all’amministratore di condominio per programmare le attività del condominio
  • permettere il controllo delle attività di gestione svolto in modo da rendersi conto di eventuali differenze tra obiettivi e risultati, con l’opportunità di correzioni soprattutto riguardante gli aspetti degli scostamenti di bilancio
  • rappresentare e determinare gli obiettivi conseguiti
  • permettere il controllo degli organi del condominio (amministrativi e deliberativi) 
  • verificare obblighi ed adempimenti previsti dal codice civile e dalle norme fiscali

 

I sistemi di rilevamento del condominio

I sistemi di rilevamento del condominio, previsti dal codice civile, sono:

 

Sistemi di rilevamento del condominio.

Rendiconto condominiale: uno dei sistemi di rilevamento del condominio, previsto dal codice civile, il rendiconto condominiale.

Il rendiconto condominiale si compone di:

  • un registro di contabilità
  • un riepilogo finanziario
  • una nota sintetica esplicativa della gestione
  • le questioni pendenti

Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente:

  • la situazione patrimoniale del condominio
  • i fondi disponibili
  • le eventuali riserve
Si ricorda che nella redazione del rendiconto condominiale è necessario che le informazioni debbano essere espresse in modo da consentire l’immediata verifica da parte dei condomini e degli organi del condominio predisposti. Il rendiconto condominiale è disciplinato dagli articoli:

I registri obbligatori del condominio: altri sistemi di rilevamento del condominio, previsti dal codice civile, sono i registri obbligatori. I registri obbligatori sono:

  • Il registro di nomina e revoca dell’amministratore
  • Il registro dei verbali
  • Il registro della contabilità
  • Il registro di anagrafica condominiale

Anagrafe condominiale:

contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio; è importante che ogni variazione dei dati sia comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni.

Registro dei verbali delle assemblee:

nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato.

Registro di nomina e revoca dell’amministratore:

nel registro di nomina e revoca dell’amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale.

Registro di contabilità:

nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate.

 

I registri obbligatori del condominio sono disciplinati dall’articolo 1130 c.c., punti 6) e 7):

 

Dott. Piero Antonio Esposito   Per maggiori approfondimenti, proponiamo Libri e Manuali oppure Bibliografia.  

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